- Legge 157/1992 Articolo 1, comma 1: la fauna selvativca va intesa come “patrimonio indisponibile dello Stato”. Qualunque tipo di fruizione privata di tale patrimonio, al di fuori di quanto concesso dalla legge stessa, non è quindi ammesso. Articolo 4, comma 6: le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Articolo 21, comma 1, lettera o: si autorizza la raccolta e la detenzione temporanea di animali selvatici allo scopo di sottrarli a sicura distruzione o morte, ciò detto è fatto divieto di raccolta di uova, nidi e piccoli nati (midiacei o neonati di mammifero). L’unica circostanza in cui la raccolta di uova, nidi e piccoli nati è consentita, è la loro sottrazione a sicura distruzione o morte; in questi casi è obbligatorio dare comunicazione dei fatti all’amministrazione provinciale competente per territorio entro le 24 ore successive. La detenzione temporanea di fauna viva è concessa dall’articolo 4, comma 6 e dall’articolo 28, comma 3, esclusivamente a quelle strutture, autorizzate dalle Regioni, dove si eseguano la cura e la riabilitazione della fauna.

- Carateristiche di tutela alla Legge 157/1992: Le caratteristiche dell’oggetto di tutela vengono definite negli articoli 1 e 2. Si tratta di specie: 1) appartenenti alla fauna selvatica (quindi provenienti direttamente dall’ambiente selvatico o provenienti da nascita in cattività limitata alla prima generazione); 2) appartenenti alle Classi dei Mammiferi o degli Uccelli ; 3) presenti con popolazioni (autoctone e geograficamente distinte) sul territorio nazionale; 4) viventi in libertà naturale; 5) presenti sul territorio stabilmente o temporaneamente (ad esempio uccelli migratori). Queste caratteristiche escludono automaticamente dalla tutela determinati gruppi di animali: animali domestici; specie appartenenti alla cosiddetta “fauna minore” (Rettili, Anfibi, Invertebrati, Pesci) salvo indicazioni differenti; animali riprodotti o nati in cattività, così come definiti dalla Legge 150/92; animali di qualunque specie provenienti da importazione salvo sequestri o altre indicazioni.

- Legge 59/1993: Articolo 8, comma 6: un esemplare di specie selvatica è un animale di origine selvatica (quindi proveniente direttamente dall’ambiente selvatico e da genitori a loro volta di specie selvatica) o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione e fuggito alla cattività.

- C.I.T.E.S.: La Convenzione di Washington, cui aderiscono 161 Paesi, è stata sottoscritta il 3 marzo 1973, ed è conosciuta come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora in commerce). Essa è stata ratificata ed attuata in Europa con il Regolamento 97/338/CEE, ed in Italia con la Legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e con la Legge n. 150 del 7 febbraio 1992. Gli Stati aderenti provvedono, fra le varie azioni, a stabilire sanzioni penali contro il commercio e la detenzione delle specie protette, e ad istituire appositi registri.

- Legge Regionale 27/1998 Articolo 46: La fauna selvatica sequestrata dagli addetti alla vigilanza venatoria viva ma non liberabile, va trasferita inizialmente presso il centro di recupero provinciale per le prime cure, e successivamente al centro recupero regionale per la sua riabilitazione e successiva reintroduzione.

- Deliberazione della Giunta Regionale 62-6448/2007: Istituzione della rete Regionale Piemontese dei Centri Recupero degli Animali Selvatici

- Legge Regionale del Piemonte 5/2018 Articolo 19 - Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero degli animali selvatici: 1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale. 2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto. 3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l’esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa. 4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l’esemplare ad un CRAS, se l’animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione. 5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo. 6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito. 7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l’attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.

- Legge 230/2017 Articolo 6: Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale: Introduzione o transito nel territorio nazionale; detenzione, anche in confinamento; allevamento e coltivazione, anche in confinamento; trasporto; vendita o messa in commercio; utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio; riproduzione o crescita spontanea; rilascio nell’ambiente. Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni. Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.